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Buongiorno, attualmente le normative tecniche relative alle aziende di produzione e commercializzazione sono veramente tante e vanno dalla normativa ambientale, alla sicurezza in ambiente di lavoro, alla sicurezza igienico sanitaria dei prodotti che vengono sviluppati ed immessi sul mercato nazionale ed internazionale (per tutte quelle aziende che si occupano ad esempio di prodotti alimentari), solo per citarne alcune. Riuscire a districarsi in questo “mare” di normative tecniche, spesso complicate ed intricate, spesso è decisamente faticoso oltre che oneroso per i vertici aziendali, impegnati in altre problematiche a sostegno delle proprie aziende. Senza contare sulle difficoltà, incontrate per esperienza, nel relazionarsi con gli enti preposti ai controlli ed alle autorizzazioni. Il nostro Studio è in grado di offrire e proporre, senza alcun impegno economico, un check up tecnico documentale per conoscere lo “stato di conformità” dell’Azienda, e fornire alle aziende un supporto adeguato in questo di tipo di relazioni. Possiamo inoltre fornire, data una lunga esperienza (personale di oltre trent’anni in alcune delle maggiori realtà nazionali), a quelle realtà che operano in ambito alimentare, un supporto che va dalla messa a punto di prodotti innovativi o particolari, fino alla realizzazione di analisi laboratoristiche, grazie alla collaborazione con le più importanti realtà del settore ed alla stesura dell’etichettatura finale dei prodotti, dove la normativa europea è pesantemente intervenuta recentemente in merito (ad esempio con il reg.eu 1169/2011), onde evitare pesanti sanzione. Da non sottovalutare la possibilità, nello stesso tempo, la possibilità di analisi e valutazioni in merito al controllo di gestione delle aziende stesse, che non significa sminuire il lavoro nè l’operato svolto in azienda, ma intervenire con un’analisi e strumenti adeguati in aspetti spesso e volentieri nascosti nelle pieghe della gestione. Dall’analisi dei costi gestionali, produttivi e finanziari, alla rilevazione dei break even aziendali, al supporto nei rapporti con il mondo bancario e creditizio in generale, alla ricerca di situazioni di finanziamento spesso irraggiungibili, senza gli strumenti ed il supporto adeguati. Tale checkup, verrà debitamente relazionato e potrà entrare a far parte della documentazione già in essere presso l’Azienda, oppure potrà essere considerato un punto di partenza per dare delle priorità ed arricchire il Piano di Miglioramento già presente. Tutto quanto sopra esposto, da trattarsi durante incontri mirati con le aziende eventualmente interessate. Poche ore di incontro per spiegare e vagliare da parte delle aziende le possibilità offerte. Questi alcuni dei servizi che siamo in grado di offrire, evidentemente saranno studiati ed adeguati alle esigenze di ogni singola realtà, e completati con un percorso nel tempo sul campo, garantendo al contempo un’adeguata presenza a chi ne farà eventuale richiesta. La brochure dello Studio inviata, cerca di far conoscere meglio, nei limiti della brevità che deve contrassegnare una presentazione, gli argomenti precedentemente accennati. RingraziandoLa in anticipo anche solo per il tempo dedicato alla lettura di questa e volendoci considerare a Sua disposizione per eventuali chiarimenti. Se lo riterrà necessario ed utile possiamo incontrarci per meglio chiarirLe le nostre offerte. Cordiali saluti.  

Sistri

La presente per informare le imprese che il  comma 1134 e 1135, del “decreto milleproroghe” approvato dal senato il 23/12/2017 ha stabilito la proroga al 1° gennaio 2019 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Fino al 31 dicembre 2018, quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD). Ricordiamo che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al D.lgs n. 78/2016 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI. SANZIONI Il Decreto Milleproroghe si è limitato, quindi, a posticipare al 1° gennaio 2019 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI. Ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro). INSERIMENTO NUOVO ART. 194 Bis al 152/2016 « ART. 194-bis. —(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). —1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
  1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
  2. È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
  3. Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti dall’articolo 2946 del codice civile.
  1. Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
  2. a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
  3. b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
  4. c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
degli utenti obbligati al pagamento dei contributi per il SISTRI, fino all’annualità in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che non vi abbiano provveduto o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o accertamento concordato in contraddittorio;
  1. d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
  2. L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».
Sarà nostra cura tenere informate le imprese sugli sviluppi e/o eventuali