Novità D. lgs 81/08

Violazioni gravi salute e sicurezza sul lavoro (L.215/22)

Nuove sanzioni in ambito “salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro” (Legge 215/21, DD 111/2023 e nota INL prot. 724 del 30/10/2023

E’ del 30/10/2023 la nota dell’INL che definisce i nuovi aumenti delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza.

Si ricorda che le sanzioni relative agli obblighi del D. lgs 81/08 sono di natura sospensoria dell’attività e penali per quelle definite “GRAVI VIOLAZIONI” oltre che sanzioni amministrative aggiuntive.

Alcuni esempi di Violazioni gravi e molto spesso diffuse:

  • Mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o suo aggiornamento; il documento deve obbligatoriamente riportare data certa e deve essere custodito e presente in azienda. A questo proposito si specifica che in presenza di più unità locali devono essere presenti i DVR di ogni unità locale presso le stesse.
  • Mancata nomina del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e la relativa formazione
  • Mancata nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la sua relativa formazione.

Nella tabella seguente abbiamo riportato un elenco delle violazioni più gravi e le relative sanzioni alla luce di quanto sopra indicato.

VIOLAZIONE

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Sospensione se manca la redazione del DVR (art. 29 D.Lgs 81/08)

Se, in caso di controllo, si dichiara che il documento è in altra sede, resta la contestazione, ma la sospensione dell’attività potrà essere annullata se entro le ore 12 del giorno successivo alla contestazione il datore di lavoro esibirà il documento con una data certa anteriore alla data di sospensione.

Importante l’art.28 del D.Lgs 81/08 prevede la data certa per il DVR o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del DDL, nonché al solo fine della prova della data, la sottoscrizione da parte dell’RSPP, del medico competente laddove nominato dell’RLS o RLST

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

Mancata formazione ed addestramento

Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Addetti alle emergenze)

Mancata consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, salvavita, interruttore differenziale)

Omessa vigilanza in merito alla rimozione, modifica dei dispositivi di segnalazione e controllo

Presenza di connettori elettrici in tensione in assenza di procedure specifiche di un’organizzazione idonee a proteggere i lavoratori dal rischio folgorazione

Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) per i cantieri

Mancata installazione di DPC contro le cadute dall’alto (parapetti)

Mancata fornitura dei Dpi contro le cadute dall’alto (imbracatura, ecc.)

Lavori in prossimità di linee elettriche in mancanza di procedure ed organizzazione e distanze di sicurezza per la protezione dei lavoratori

Lo Studio Aziendainsieme è a vostra disposizione per controlli documentali e ambientali, con valutazione della situazione dell’azienda ed eventualmente per assistenza per la regolarizzazione documentale ed organizzativa.

Potete contattarci ai seguenti indirizzi mail:

info@aziendainsieme.it

tecnici@aziendainsieme.it

Nuovi decreti antincendio

Nuovi Decreti antincendio

Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Il 4 Ottobre è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 Settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 81/08”.

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 Settembre 2021, nascono dall’ esigenza di attuare il disposto dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs  81/08 che prevede l’adozione di uno o più decreti per l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10/03/1998.

In particolare, il Decreto stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D.Lgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 Ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10/03/1998.

Le disposizioni del Decreto si applicano:

1) alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D.Lgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

2) alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26/06/2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III , in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 

 

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Nuovo Decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro

Sia questo decreto, che il decreto controlli del 1 settembre 2021 di recente pubblicazione, nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti, tra l’altro, l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze, nonché la definizione delle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sostituendo le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

In particolare, il decreto 2 settembre 2021 stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del D. Lgs 81/08 ed entrerà in vigore il 4 ottobre 2022, ossia un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Le disposizioni di cui al provvedimento in parola si applicano:

– alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del D. Lgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati  all’interno  dell’azienda  o dell’unità produttiva, nonché ogni  altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;

– alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del D. Lgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2)

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del suddetto piano di emergenza è richiesto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del D. Lgs 81/08.

Informazione e formazione dei lavoratori (art.3)

Il datore di lavoro deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere basate sulla valutazione dei rischi, devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 4)

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del DLgs 81/08, o se stesso nei casi previsti dall’art. 34 del medesimo decreto.

I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza (art. 5)

Ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D. Lgs 81/08, il datore di lavoro deve assicurare la formazione degli addetti al servizio antincendio pertanto tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto, in funzione del livello di rischio dell’attività.

L’allegato IV riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

Oltre che dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell’art. 6.

Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

 Disposizioni transitorie (Art. 7)

I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto..

Diisociati

DIISOCIANATI: COSA SONO E OBBLIGHI

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto.

Cosa sono i diisocianati

 I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come:

  • sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1;
  • sensibilizzanti della pelle di categoria 1

 sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Formazione sui diisocianati: quando è obbligatoria

La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori che lavoratori autonomi.

Quali sono i prodotti con i diisocianati

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

  • schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
  • colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
  • resine bicomponentiadesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica.

Quali sono le categorie di lavoratori coinvolte

Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini), alla produzione di mobiliproduttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive.

Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati

 Il primo passo da fare e controllare le schede di sicurezza dove deve essere presente sia la presenza o assenza di diisocianati ma anche la percentuale del componente.

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e nel caso non fosse attuabile questa scelta attenersi alla normativa, necessario così un rigoroso percorso di valutazione dei rischiformazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.

Lo Studio Aziendainsieme può erogare i seguenti corsi di formazione specifica:

  • Corso Livello base di 2 ore: sia modalità FAD che in presenza
  • Corso Livello Intermedio di 3 ore: in presenza
  • Corso Livello Avanzato di 4 ore: in presenza.

Oltre che alla valutazione del rischio specifico e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.L. 146 Ottobre 2021

D.L 146 21 Ottobre 2021

Il D.L. 146/2021 inasprisce le sanzioni per le inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale
Il recente D.L. 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, una serie di disposizioni assai rilevanti per cercare di porre un argine alla catena di morti sul lavoro che sta  caratterizzando questo 2021.

Si tratta di un provvedimento assai importante che richiama l’esigenza, di considerare la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la messa in opera di ogni necessaria misura di sicurezza, come un impegno prioritario, non soltanto per il rischio che da una inadempienza possano scaturire conseguenze assai pesanti sul piano sanzionatorio, sino alla sospensione dell’attività dell’impresa, ma per consentire  prima di tutto la sicurezza sul lavoro.

Di seguito il link per visualizzare il documento, al Titolo III è riservata la parte dedicata alle modifiche al D.lgs 81/08.  

Decreto rifiuti

Il cosiddetto Decreto Rifiuti, che attua due delle quattro direttive europee contenute nel ‘Pacchetto Economia Circolare’ è appena entrato in vigore. Novit in tema di tracciabilità dei rifiutiassimilabilità dei rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbanisemplificazione degli adempimenti e abbattimento della burocrazia.

Le novità

La riscrittura delle norme sul controllo della tracciabilità dei rifiuti prevede l’emanazione di ‘uno o più’ decreti attuativi per il nuovo Registro elettronico nazionale, con interoperabilità del nuovo sistema con i sistemi gestionali esistenti, sostenibilità dei costi per le imprese, gradualità di applicazione e periodo di sperimentazione. Sul fronte della assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, si evidenzia un riallineamento con le direttive comunitarie: la nuova definizione di rifiuti urbani è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati a recupero e saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella direzione di supportare le imprese circolari e sostenibili che avviano a recupero i propri scarti.

In tema di semplificazione: la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni e l’esenzione del formulario di identificazione per rifiuti da manutenzione per piccole imprese edili. Il raddoppio richiesto delle soglie quantitative di rifiuti annui per la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni di categoria consente alle imprese di avere più margini di gestione.

L’esenzione dal formulario di trasporto per i rifiuti da manutenzione e per le piccole imprese edili e le imprese di pulizia permette agli imprenditori di gestire in maniera più snella, con semplice Documento di Trasporto l’eventuale trasferimento presso la propria sede dei rifiuti prodotti in cantiere, qualora i limitati quantitativi non giustifichino un deposito temporaneo.

È rientrata in vigore anche l’esenzione dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le microimprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, misura che sgrava le imprese da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni.