D.L. 146 Ottobre 2021

D.L 146 21 Ottobre 2021

Il D.L. 146/2021 inasprisce le sanzioni per le inadempienze e rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale
Il recente D.L. 146/2021, emanato lo scorso 21/10/2021 contiene, una serie di disposizioni assai rilevanti per cercare di porre un argine alla catena di morti sul lavoro che sta  caratterizzando questo 2021.

Si tratta di un provvedimento assai importante che richiama l’esigenza, di considerare la questione della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la messa in opera di ogni necessaria misura di sicurezza, come un impegno prioritario, non soltanto per il rischio che da una inadempienza possano scaturire conseguenze assai pesanti sul piano sanzionatorio, sino alla sospensione dell’attività dell’impresa, ma per consentire  prima di tutto la sicurezza sul lavoro.

Di seguito il link per visualizzare il documento, al Titolo III è riservata la parte dedicata alle modifiche al D.lgs 81/08.  

Decreto rifiuti

Il cosiddetto Decreto Rifiuti, che attua due delle quattro direttive europee contenute nel ‘Pacchetto Economia Circolare’ è appena entrato in vigore. Novit in tema di tracciabilità dei rifiutiassimilabilità dei rifiuti speciali e professionali ai rifiuti urbanisemplificazione degli adempimenti e abbattimento della burocrazia.

Le novità

La riscrittura delle norme sul controllo della tracciabilità dei rifiuti prevede l’emanazione di ‘uno o più’ decreti attuativi per il nuovo Registro elettronico nazionale, con interoperabilità del nuovo sistema con i sistemi gestionali esistenti, sostenibilità dei costi per le imprese, gradualità di applicazione e periodo di sperimentazione. Sul fronte della assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, si evidenzia un riallineamento con le direttive comunitarie: la nuova definizione di rifiuti urbani è tale ai soli fini del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai Comuni. Le utenze non domestiche potranno conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati a recupero e saranno escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L’introduzione dell’obbligo della detassazione va nella direzione di supportare le imprese circolari e sostenibili che avviano a recupero i propri scarti.

In tema di semplificazione: la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni e l’esenzione del formulario di identificazione per rifiuti da manutenzione per piccole imprese edili. Il raddoppio richiesto delle soglie quantitative di rifiuti annui per la tenuta dei registri di carico e scarico presso le associazioni di categoria consente alle imprese di avere più margini di gestione.

L’esenzione dal formulario di trasporto per i rifiuti da manutenzione e per le piccole imprese edili e le imprese di pulizia permette agli imprenditori di gestire in maniera più snella, con semplice Documento di Trasporto l’eventuale trasferimento presso la propria sede dei rifiuti prodotti in cantiere, qualora i limitati quantitativi non giustifichino un deposito temporaneo.

È rientrata in vigore anche l’esenzione dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le microimprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi, misura che sgrava le imprese da un obbligo che comportava costi e rischi di sanzioni.

Mud 2020

MUD 2020 – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

30/06/2021 – PRESENTAZIONE MUD

Martedì 16 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 23 Dicembre 2020 con il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021. Il termine ultimo per la presentazione slitta quindi dal 30 Aprile al 16 Giugno 2021.

Il modello è stato rivisto «così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea», con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull’economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020.

Chi è tenuto a presentarlo

Ricordiamo che sono tenuti alla presentazione del MUD le seguenti categorie:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d), e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno più di 10 dipendenti;
  • I consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta.

Chi è esonerato

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8mila euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  • I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Le altre Comunicazioni riguardano:

  • Veicoli Fuori Uso – per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Imballaggi – per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c); per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs.152/06.
  • Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005.
  • Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione – per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  • Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Qualora intendiate avvalervi del nostro servizio per la presentazione della Dichiarazione MUD vi chiediamo di INVIARCI, tramite E-mail, il quadro riassuntivo (reperibile a questo link) debitamente compilato, ENTRO LUNEDI’ 12 APRILE 2021. In modo particolare si chiede la compilazione della delega firmata dal Legale Rappresentante e copia della visura camerale aggiornata, per poter procedere all’invio telematico delle dichiarazioni.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2020 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/20 e indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/19;
  • raccogliere tutti i formulari del 2020;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 12/04/2021.

Covid 19

COVID 19

 Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 del 31.10.2019), la:

 – Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

 è inserita nell’elenco degli Agenti biologici (Virus) della direttiva 2000/54/CE Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel D.Lgs. 81/08.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” è inserita nell’ allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»

Di conseguenza l’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 dovrà essere aggiornato con l’introduzione dell’Agente biologico (virus):

 Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Gruppo III

 Dai “Considerando” della Direttiva (UE) 2019/1833, che tra l’altro, prevede un recepimento breve da parte degli Stati membri (entro il 24 Novembre 2020):

   La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro;

  Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica.   ecc

 Implica che tutte le attività sanitarie e non debbano effettuare la Valutazione dei rischi da agenti biologici (SARS-CoV-2)

 OBBLIGO PER

Tutte le attività sanitarie e non

Obbligo

Valutazione dei rischi da agenti biologici

(SARS-CoV-2) ai sensi D. Lgs. 81/2008


L’EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OSHA guidance for the workplace, che Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’OSHA US nel Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.

Reg.UE 2158/2017

Regolamento UE 2158/2017 – Misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti

L’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

Oggi, con il Regolamento n. 2158 del 20 novembre 2017 pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (ved. Allegato) il legislatore europeo ha quindi stabilito livelli di riferimento della presenza di questa sostanza nelle patate fritte tagliate a bastoncino, nelle patatine, negli snack, nei cracker ed altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate, nel pane, nei cerali per la prima colazione, nei prodotti da forno (biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, ..), negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il Regolamento ha fissato anche nuovi adempimenti in capo alle imprese finalizzati ad adottare misure per attenuare la presenza della sostanza in quei prodotti alimentari.

Il regolamento prevede pertanto, in sintesi, che gli operatori del settore alimentare (OSA) che producono e immettono sul mercato:

  1. a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
  2. b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  3. c) pane;
  4. d) cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
  5. e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
  6. f) caffè: caffè torrefatto e caffè (solubile) istantaneo;
  7. g) succedanei del caffè;
  8. h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

devono:

  • applicare le misure di attenuazione previste del Regolamento, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque al di sotto dei livelli di riferimento previsti dallo stesso Regolamento;
  • predisporre un programma di campionatura e di analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari;
  • tenere un registro dove riportare le misure di attenuazione applicate;
  • effettuare la campionatura e l’analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite e registrare i relativi risultati;
  • nel caso di superamento dei livelli di riferimento, riesaminare le misure di attenuazione applicate ed adeguare di conseguenza i processi e i relativi controlli, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque non superiori ai livelli di riferimento previsti.

Il Regolamento prevede inoltre delle deroghe per gli operatori del settore alimentare che producono quegli alimenti previsti dalla norma e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio. Per questi operatori le misure di attenuazione sono quelle dell’allegato II, parte A. Di questo allegato si evidenzia il paragrafo 2 dove sono descritte le misure di attenuazione da adottare nella produzione di pane e prodotti da forno fini.

Il Regolamento prevede infatti che nella misura del possibile e compatibilmente con il processo di produzione e le prescrizioni in materia di igiene si applichi:

  • il prolungamento dei tempi di fermentazione del lievito;
  • l’ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore di umidità;
  • l’abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura.

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 dicembre 2017 e la sua applicazione dall’11 aprile 2018.

Reg.UE 218/2017