Mud 2020

MUD 2020 – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

30/06/2021 – PRESENTAZIONE MUD

Martedì 16 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm del 23 Dicembre 2020 con il nuovo Modello Unico di dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2021. Il termine ultimo per la presentazione slitta quindi dal 30 Aprile al 16 Giugno 2021.

Il modello è stato rivisto «così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea», con particolare riferimento alle novità introdotte dai decreti di recepimento delle direttive Ue sull’economia circolare, su tutti il D.lgs. 116 del 2020.

Chi è tenuto a presentarlo

Ricordiamo che sono tenuti alla presentazione del MUD le seguenti categorie:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d), e g) del D.lgs. 152/2006 che hanno più di 10 dipendenti;
  • I consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei consorzi e sistemi istituiti per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della comunicazione imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta.

Chi è esonerato

Sono invece esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8mila euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
  • Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
  • I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Le altre Comunicazioni riguardano:

  • Veicoli Fuori Uso – per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Imballaggi – per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c); per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs.152/06.
  • Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005.
  • Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione – per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  • Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Qualora intendiate avvalervi del nostro servizio per la presentazione della Dichiarazione MUD vi chiediamo di INVIARCI, tramite E-mail, il quadro riassuntivo (reperibile a questo link) debitamente compilato, ENTRO LUNEDI’ 12 APRILE 2021. In modo particolare si chiede la compilazione della delega firmata dal Legale Rappresentante e copia della visura camerale aggiornata, per poter procedere all’invio telematico delle dichiarazioni.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2020 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/20 e indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/19;
  • raccogliere tutti i formulari del 2020;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 12/04/2021.

Covid 19

COVID 19

 Si fa presente che con Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU L 279/54 del 31.10.2019), la:

 – Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

 è inserita nell’elenco degli Agenti biologici (Virus) della direttiva 2000/54/CE  Direttiva generale agenti biologici lavoro, che è recepita nel D.Lgs. 81/08.

Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

Con la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 la “Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)” è inserita nell’ allegato III della direttiva 2000/54/CE (direttiva agenti biologici, nella tabella relativa ai VIRUS (Ordine «Nidovirales», Famiglia «Coronaviridae», Genere «Betacoronavirus») è inserita la seguente voce tra «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (virus SARS)» e «Sindrome respiratoria medio-orientale da coronavirus (virus MERS)»

Di conseguenza l’Allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 dovrà essere aggiornato con l’introduzione dell’Agente biologico (virus):

 Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Gruppo III

 Dai “Considerando” della Direttiva (UE) 2019/1833, che tra l’altro, prevede un recepimento breve da parte degli Stati membri (entro il 24 Novembre 2020):

   La direttiva 2000/54/CE stabilisce norme per la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro sicurezza e salute dall’esposizione agli agenti biologici durante il lavoro;

  Il SARS-CoV-2 può causare gravi malattie umane nella popolazione infetta, presentando un serio rischio in particolare per i lavoratori anziani e quelli con una patologia soggiacente o una malattia cronica. 

 Implica che tutte le attività sanitarie e non debbano effettuare la Valutazione dei rischi da agenti biologici (SARS-CoV-2)

 OBBLIGO PER

Tutte le attività sanitarie e non

Obbligo

Valutazione dei rischi da agenti biologici

(SARS-CoV-2) ai sensi D. Lgs. 81/2008


L’EU OSHSA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OSHA guidance for the workplace, che Le misure contro il COVID-9 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’OSHA US nel Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19, ha strutturato una stima del rischio a livelli per diversi tipi di attività.

Reg.UE 2158/2017

Regolamento UE 2158/2017 – Misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti

L’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

Oggi, con il Regolamento n. 2158 del 20 novembre 2017 pubblicato in nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (ved. Allegato) il legislatore europeo ha quindi stabilito livelli di riferimento della presenza di questa sostanza nelle patate fritte tagliate a bastoncino, nelle patatine, negli snack, nei cracker ed altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate, nel pane, nei cerali per la prima colazione, nei prodotti da forno (biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, ..), negli alimenti per la prima infanzia e negli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. Il Regolamento ha fissato anche nuovi adempimenti in capo alle imprese finalizzati ad adottare misure per attenuare la presenza della sostanza in quei prodotti alimentari.

Il regolamento prevede pertanto, in sintesi, che gli operatori del settore alimentare (OSA) che producono e immettono sul mercato:

  1. a) patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche;
  2. b) patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate;
  3. c) pane;
  4. d) cerali per la prima colazione (escluso il porridge);
  5. e) prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali);
  6. f) caffè: caffè torrefatto e caffè (solubile) istantaneo;
  7. g) succedanei del caffè;
  8. h) alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

devono:

  • applicare le misure di attenuazione previste del Regolamento, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque al di sotto dei livelli di riferimento previsti dallo stesso Regolamento;
  • predisporre un programma di campionatura e di analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari;
  • tenere un registro dove riportare le misure di attenuazione applicate;
  • effettuare la campionatura e l’analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite e registrare i relativi risultati;
  • nel caso di superamento dei livelli di riferimento, riesaminare le misure di attenuazione applicate ed adeguare di conseguenza i processi e i relativi controlli, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e comunque non superiori ai livelli di riferimento previsti.

Il Regolamento prevede inoltre delle deroghe per gli operatori del settore alimentare che producono quegli alimenti previsti dalla norma e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio. Per questi operatori le misure di attenuazione sono quelle dell’allegato II, parte A. Di questo allegato si evidenzia il paragrafo 2 dove sono descritte le misure di attenuazione da adottare nella produzione di pane e prodotti da forno fini.

Il Regolamento prevede infatti che nella misura del possibile e compatibilmente con il processo di produzione e le prescrizioni in materia di igiene si applichi:

  • il prolungamento dei tempi di fermentazione del lievito;
  • l’ottimizzazione del tenore di umidità della pasta per la produzione di un prodotto a basso tenore di umidità;
  • l’abbassamento della temperatura del forno e prolungamento del tempo di cottura.

Il Regolamento è entrato in vigore l’11 dicembre 2017 e la sua applicazione dall’11 aprile 2018.

Reg.UE 218/2017

MUD 2019

MUD 2019 – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

30/04/2019 – PRESENTAZIONE MUD

 Si informa che, non essendo intervenute ad oggi modifiche normative, resta confermato il modello del D.P.C.M. 28 dicembre 2017, che sarà da utilizzare per le dichiarazioni da presentare entro il 30 Aprile 2019. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate da diversi soggetti.

COMUNICAZIONE RIFIUTI SPECIALI

I soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione relativa ai rifiuti speciali sono:

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs.152/06).
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00.

Sono esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla L.221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Il numero di addetti dell’unità locale (da inserire nel modulo reperibile a questo link) è un dato statistico che si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento dell’Unità Locale dichiarante. Il numero dei dipendenti dell’impresa, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, determina l’obbligo di presentazione del MUD. Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali (che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne i titolari ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, e cioè a libro paga (ora libro unico) della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Le altre Comunicazioni riguardano:

  • Veicoli Fuori Uso – per i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
  • Imballaggi – per Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c); per Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs.152/06.
  • Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – per i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs.151/2005.
  • Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione – per i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
  • Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) – per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

Qualora intendiate avvalervi del nostro servizio per la presentazione della Dichiarazione MUD vi chiediamo di INVIARCI, tramite E-mail, il quadro riassuntivo (reperibile a questo link) debitamente compilato, ENTRO LUNEDI’ 18 MARZO 2019. In modo particolare si chiede la compilazione della delega firmata dal Legale Rappresentante e copia della visura camerale aggiornata, per poter procedere all’invio telematico delle dichiarazioni.

Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione ambientale vigente (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017) devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo.

In questa ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Servizio fornito dallo Studio:

  • verifica tenuta registro rifiuti
  • verifica allineamento dati registri/formulari
  • preparazione e compilazione dichiarazione MUD
  • servizio di versamento quota per Camera di Commercio
  • invio denuncia

Cosa fare per utilizzare il nostro servizio

  • compilare e firmare la delega sottostante (indicare tassativamente il codice ATECO, il numero degli addetti nel 2018 e il numero REA);
  • preparare il registro dei rifiuti aggiornato al 31/12/18 o indicarci la giacenza dei vari rifiuti al 31/12/18;
  • raccogliere tutti i formulari del 2018;
  • chiamare per accordarsi relativamente al ritiro dei documenti indicati o consegnare il tutto presso la nostra sede entro il 18/03/2019.

Decreto legge del 14/12/2018 n. 135

Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la P.a. – Stralcio – Soppressione del Sistri e disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti – Accelerazione appalti pubblici sotto soglia.

Il 15 dicembre 2018 entra in vigore il Dl 135/2018 (Semplificazioni) che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con decorrenza Gennaio 2019.

L’articolo 6 del Dl 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione, prevede che dall’1/1/2019:

1) “è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) (Omissis) e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi” (comma 1);

2) “fino alla piena operatività di un nuovo sistema gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente i soggetti obbligati garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193” del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis” del Dlgs 152/2006 (comma 3)”;

3) “sono abrogate, in particolare” diverse disposizioni sul Sistri ex Dlgs 205/2010, Dl 101/2013, Dl 78/2009 (comma 2).