Novità D. lgs 81/08

Violazioni gravi salute e sicurezza sul lavoro (L.215/22)

Nuove sanzioni in ambito “salute e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro” (Legge 215/21, DD 111/2023 e nota INL prot. 724 del 30/10/2023

E’ del 30/10/2023 la nota dell’INL che definisce i nuovi aumenti delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza.

Si ricorda che le sanzioni relative agli obblighi del D. lgs 81/08 sono di natura sospensoria dell’attività e penali per quelle definite “GRAVI VIOLAZIONI” oltre che sanzioni amministrative aggiuntive.

Alcuni esempi di Violazioni gravi e molto spesso diffuse:

  • Mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) o suo aggiornamento; il documento deve obbligatoriamente riportare data certa e deve essere custodito e presente in azienda. A questo proposito si specifica che in presenza di più unità locali devono essere presenti i DVR di ogni unità locale presso le stesse.
  • Mancata nomina del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione) e la relativa formazione
  • Mancata nomina del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e la sua relativa formazione.

Nella tabella seguente abbiamo riportato un elenco delle violazioni più gravi e le relative sanzioni alla luce di quanto sopra indicato.

VIOLAZIONE

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

Sospensione se manca la redazione del DVR (art. 29 D.Lgs 81/08)

Se, in caso di controllo, si dichiara che il documento è in altra sede, resta la contestazione, ma la sospensione dell’attività potrà essere annullata se entro le ore 12 del giorno successivo alla contestazione il datore di lavoro esibirà il documento con una data certa anteriore alla data di sospensione.

Importante l’art.28 del D.Lgs 81/08 prevede la data certa per il DVR o attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del DDL, nonché al solo fine della prova della data, la sottoscrizione da parte dell’RSPP, del medico competente laddove nominato dell’RLS o RLST

Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione

Mancata formazione ed addestramento

Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Addetti alle emergenze)

Mancata consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)

Mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di messa a terra, salvavita, interruttore differenziale)

Omessa vigilanza in merito alla rimozione, modifica dei dispositivi di segnalazione e controllo

Presenza di connettori elettrici in tensione in assenza di procedure specifiche di un’organizzazione idonee a proteggere i lavoratori dal rischio folgorazione

Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS) per i cantieri

Mancata installazione di DPC contro le cadute dall’alto (parapetti)

Mancata fornitura dei Dpi contro le cadute dall’alto (imbracatura, ecc.)

Lavori in prossimità di linee elettriche in mancanza di procedure ed organizzazione e distanze di sicurezza per la protezione dei lavoratori

Lo Studio Aziendainsieme è a vostra disposizione per controlli documentali e ambientali, con valutazione della situazione dell’azienda ed eventualmente per assistenza per la regolarizzazione documentale ed organizzativa.

Potete contattarci ai seguenti indirizzi mail:

info@aziendainsieme.it

tecnici@aziendainsieme.it

Diisociati

DIISOCIANATI: COSA SONO E OBBLIGHI

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato per l’utilizzo sicuro del prodotto.

Cosa sono i diisocianati

 I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come:

  • sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1;
  • sensibilizzanti della pelle di categoria 1

 sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Formazione sui diisocianati: quando è obbligatoria

La formazione obbligatoria è rivolta a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratori che lavoratori autonomi.

Quali sono i prodotti con i diisocianati

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:

  • schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
  • colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
  • catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
  • resine bicomponentiadesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica.

Quali sono le categorie di lavoratori coinvolte

Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpenteria tetto, cappottista, imbianchini), alla produzione di mobiliproduttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive.

Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati

 Il primo passo da fare e controllare le schede di sicurezza dove deve essere presente sia la presenza o assenza di diisocianati ma anche la percentuale del componente.

Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore e nel caso non fosse attuabile questa scelta attenersi alla normativa, necessario così un rigoroso percorso di valutazione dei rischiformazione e addestramento specifici, sorveglianza sanitaria con individuazione dei soggetti vulnerabili.

Lo Studio Aziendainsieme può erogare i seguenti corsi di formazione specifica:

  • Corso Livello base di 2 ore: sia modalità FAD che in presenza
  • Corso Livello Intermedio di 3 ore: in presenza
  • Corso Livello Avanzato di 4 ore: in presenza.

Oltre che alla valutazione del rischio specifico e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.