Reg UE 1149/2020

Reg UE 1149/2020

I Diisocianati sono composti chimici classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1.

Moltissimi prodotti, in particolare tutti i composti poliuretanici presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia, alla serramentistica e isolamento, alla componentistica per l’automotive, possono contenere diisocianati

La sensibilizzazione respiratoria da diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante; anche il contatto cutaneo può contribuire alla sensibilizzazione. I diisocianati maggiormente in uso non sono molecole particolarmente volatili, ma lo diventano in processi di schiumatura o in applicazioni a caldo, originando assorbimento per via inalatoria e/o attraverso la cute esposta.

Nel 2020 con l’emanazione del Regolamento (UE) 2020/1149, in vigore da quest’anno, si è proceduto alla definizione e applicazione di precise regole di utilizzo dei diisocianati.

Il primo obbligo riguarda chi decide di immettere in commercio, in UE, questi prodotti: a partire dal 24 febbraio 2023 è possibile immettere sul mercato questi composti in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, se vengono rispettati i seguenti requisiti:

– la concentrazione di diisocianati liberi, considerati singolarmente e in una combinazione, deve essere inferiore allo 0,1 % in peso

– il fornitore deve garantire che il destinatario dei prodotti a base di diisocianati disponga di informazioni sui requisiti obbligatori per l’uso;

  • sull’imballaggio deve essere presente la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.

 L’obbligo conseguente, per gli utilizzatori dei prodotti così etichettati, riguarda quindi una specifica formazione quinquennaleda completare con esito positivo entro il 24 agosto 2023, che prevede un modulo di formazione generale e eventuali moduli intermedi ed avanzati per alcuni specifici utilizzi.

Sono soggetti ai nuovi obblighi di qualificazione professionale tutti gli “utilizzatori industriali e professionali”, ovvero non solo i lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi (es. artigiani), e coloro che pur non direttamente addetti alle lavorazioni con diisocianati sono incaricati della supervisione delle attività.