Sistri
La presente per informare le imprese che il comma 1134 e 1135, del “decreto milleproroghe” approvato dal senato il 23/12/2017 ha stabilito la proroga al 1° gennaio 2019 per l’applicazione delle sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI. Fino al 31 dicembre 2018, quindi, i soggetti obbligati a SISTRI continueranno ad applicare il regime del “doppio binario”, cioè l’obbligo della gestione dei rifiuti sia attraverso le registrazioni informatiche (registro cronologico e scheda movimentazione SISTRI) sia tramite la compilazione e tenuta dei consueti documenti cartacei (registri di carico e scarico, formulari rifiuti, MUD). Ricordiamo che il SISTRI si applica solo ai rifiuti pericolosi. Si rimanda al D.lgs n. 78/2016 per le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SISTRI. SANZIONI Il Decreto Milleproroghe si è limitato, quindi, a posticipare al 1° gennaio 2019 solo le sanzioni connesse all’operatività del sistema SISTRI, mentre continuano ad essere in vigore le sanzioni, nella misura ridotta del 50%, per la mancata iscrizione e l’omesso pagamento del contributo SISTRI. Ai sensi dell’art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006, sia la mancata iscrizione sia l’omesso pagamento del contributo sono puniti con la sanzione amministrativa da 7.750 euro a 46.500 euro (la sanzione applicata per intero sarebbe da 15.500 euro a 93.000 euro). INSERIMENTO NUOVO ART. 194 Bis al 152/2016 « ART. 194-bis. —(Semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI). —1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
- Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
- È consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
- Al contributo previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro
- Per il recupero dei contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, una o più procedure, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) comunicazione di avvio del procedimento con l’invio del sollecito di pagamento, prima di procedere alla riscossione coattiva del credito vantato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i contributi per il SISTRI dovuti e non corrisposti o corrisposti parzialmente;
- b) determinazione unitaria del debito o del credito, procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;
- c) previsione di modalità semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
- d) definizione di strumenti di conciliazione giudiziale, al fine di favorire il raggiungimento di accordi, in sede processuale, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o al rimborso dei contributi per il SISTRI.
- L’esperimento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo determina, all’esito della regolarizzazione della posizione contributiva, l’estinzione della sanzione di cui all’articolo 260-bis, comma 2, e non comporta il pagamento di interessi ».